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LA TECNICA
Golfare - ATLETI DIPENDENTI 

ATLETI DIPENDENTI 


In seguito alle informazioni ricevute dal collega Turrini del Golf Croara, incuriosito dalle singolari conclusioni alle quali egli giunge dall’interpretazione della legge n° 91/ 81, ho deciso di verificarne l’esattezza.
A ben vedere, la legge citata da Turrini disciplina le “società sportive” ed i relativi rapporti di lavoro con “sportivi professionisti dipendenti”.
In particolare la legge impone alle associazioni sportive, che intendono impiegare “sportivi professionisti dipendenti”, la trasformazione in speciali società per azioni, oppure a responsabilità limitata, l’affiliazione ad una federazione nazionale riconosciuta dal CONI, ed un’apposita clausola nell’ atto costitutivo -depositato presso la federazione stessa- che prevede il totale reinvestimento degli utili nella stessa società, per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. Insomma, una sorta di vincolo di destinazione degli utili che vengono conseguiti. Le federazioni sono delegate dal CONI a controllare ed approvare la gestione delle suddette società sportive.
La legge, effettivamente, offre anche una tutela per il lavoro sportivo prestato alle dipendenze delle società. Così, ove ricorressero tutti gli elementi della “continuità” (…oltre le otto ore di lavoro settimanali, cinque giornate mensili, un mese l’anno) e della “subordinazione” (…vincolo agli allenamenti, obbligo di frequenza), il professionista, il quale svolgesse effettivamente la sua attività sotto la direzione della società sportiva, potrebbe pretendere l’applicazione di uno speciale contratto scritto -ma ricorrendo gli elementi sostanziali, la tutela è garantita a prescindere anche dalla nullità del contratto- le cui condizioni minime devono ripetere quelle fissate nel contratto-tipo, depositato presso la federazione, di validità triennale, stipulato dalla federazione stessa con le associazioni rappresentative dei professionisti; condizioni minime che sono derogabili solo per maggiore vantaggio del dipendente.
Ma di un simile contratto a tutela dei professionisti di golf non si ha notizia. E neppure risulta che la P.G.A. svolga in effetti qualche attività di autotutela collettiva presso la F.I.G. o presso le società sportive affiliate. Del resto, in forza del principio di libertà sindacale, il riconoscimento della P.G.A. da parte della federazione nazionale sarebbe del tutto superfluo.
In ogni caso, però -ed a maggior ragione data la scarsa sindacalizzazione del nostro settore- la tutela offerta dalla legge resta comunque derogabile dal singolo professionista, che rimane pur sempre libero di esercitare la propria attività senza vincoli di subordinazione, alle condizioni di lavoro che egli personalmente ritiene più vantaggiose.
Nessun obbligo in capo al professionista, insomma, ma solo una facoltà di scelta fra l’esercizio autonomo della professione e quello alle dipendenze di una società sportiva.
Naturalmente la mancanza di un contratto-tipo, che disciplini i contratti individuali degli sportivi dipendenti, non gioverà alla posizione di quanti vorrebbero optare per questa seconda ipotesi. Starà all’interesse di questi la promozione di campagne volte alla sensibilizzazione sulle ragioni della “scelta dipendete”.

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